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CALLS: Weekly News - 12/2009

International Law- Corte penale internazionale: uno strumento in itinere - Il rifiuto dell'Unione Africana (UA) alla cooperazione nell'arresto e nella consegna del Presidente del Sudan al-Bashir, il cui mandato d'arresto è stato emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) a termine del processo iniziato nel 2004 con la costituzione della United Nations Commission of Inquiry (UNCOI), oltre a rappresentare un passo indietro nella credibilità della giurisdizione africana è un duro colpo all'effettività dell'operato della CPI stessa. La violazione dello Statuto di Roma è palese, con particolare riferimento agli articoli 1, 59 e 86. Per evitare future nuove unilaterali prese di posizione, la Corte dovrà necessariamente rivedere la sua legittimazione nel senso di una maggiore incisività ed effettività.

Massimo Corsini – Coordinatore Gruppo d'analisi del CALLS

Equilibri.net (15 settembre 2009)

International Law

Corte penale internazionale: uno strumento in itinere

Nonostante il processo di tutela internazionale dei diritti abbia subito una notevole accelerazione con la firma del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale a Roma nel luglio del 1998, molti dubbi rimangono sull'effettività di tale sistema di protezione e sull'incisività dei poteri affidati alla Corte nella repressione delle gravi violazioni dei diritti umani. La prassi evidenzia infatti come le norme del Trattato e il suo apparato centralizzato potenzialmente capace di intervenire in assenza di un'azione dei tribunali nazionali siano sovente sorvolati da situazioni di potere effettivo in ambito internazionale o dalla volontà degli Stati, pur firmatari del Trattato, di non partecipare al sistema creato nel 1998. E' questo il recente caso dell'Unione Africana (UA), in seguito al manifesto ed in parte imprevisto rifiuto di collaborare con il tribunale dell'Aja nell'arresto e consegna del Presidente sudanese al-Bashir, coinvolto fino a prova contraria nelle gravi violazioni dei diritti umani in atto in Darfur. La controreazione interna non si è lasciata attendere. Wahid, importante figura del Sudan Liberation Army (SLA), ha accusato la perdita di legittimità “morale e legale” dell’UA, mentre il Justice and Equality Movement (JEM) ha deciso di non continuare il dialogo avviato in seno all'UA, presieduto dall’ex Presidente sudafricano Thabo Mbeki.

La Corte penale internazionale può esercitare la propria competenza nei confronti dei crimini previsti dall'art. 5 dello Statuto, ossia i crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra e di aggressione, qualora a ciò ne sia richiesta da uno Stato parte, dal Consiglio di sicurezza o dal Procuratore che motu proprio abbia aperto un'inchiesta ai sensi dell'art. 15. E' questo un punto di particolare rilevanza ed anche innovazione, attribuendo al Procuratore della Corte un ampio potere, il cui esercizio può scavalcare la sovranità giurisdizionale degli Stati, ad oggi esercitato nei confronti delle delicate crisi del Congo, Uganda, Repubblica Centraficana e Darfur. In questo ultimo caso il Procuratore è stato investito nel 2005 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1593, referente la situazione del Darfur alla Corte.

Nel corso del vertice di Sirte l'UA ha dichiarato di non voler collaborare con la CPI “nell'arresto e nel trasferimento” del Presidente sudanese al-Bashir, dal 4 marzo il primo capo di Stato ricercato per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'attuale Presidente del Sudan, candidato alle prossime elezioni, è coinvolto nel conflitto che dal 2003 ha luogo nelle province occidentali del Darfur. Ben trenta dei Paesi africani che si sono opposti all'arresto di al-Bashir sono tuttavia firmatari del Trattato di Roma del 1998, quindi violando i precisi obblighi derivanti dallo stesso. Viene in tal modo minato l'assunto delineato dal primo e basilare articolo dello Statuto, secondo cui la Corte penale internazionale è dotata del potere di esercitare la sua giurisdizione in relazione ai più gravi crimini di rilevanza internazionale, nei limiti previsti dallo Statuto stesso e nel necessario rispetto del principio di complementarità con le giurisdizioni nazionali. L'art 59 prevede invece invece che lo “Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione”. Il documento approvato a Sirte violerebbe, inoltre, il fondamentale art. 86 dello Statuto di Roma, che prevede un generale “obbligo di cooperazione” a carico degli Stati firmatari nelle azioni giudiziarie promosse dalla Corte nell'ambito dei reati di sua competenza.

Il caso al-Bashir evidenzia quindi come la traduzione pratica dei principi sanciti a Roma, pur ratificati, risulti oggi insoddisfacente. Le ripercussioni sono molteplici e ricadono su tutti gli attori in gioco, tanto sull'UA quanto sulla CPI. Per l'Unione, impegnata a creare i propri modelli e sistemi di tutela dei diritti, il contrasto con la Corte rappresenta un indubbio segnale di allontanamento dal sistema internazionale. Se è in parte condivisibile la volontà di differire l'arresto del Presidente sudanese in attesa di una stabilizzazione del Paese, è tuttavia opinabile la scelta intrapresa, come dimostrano le reazioni dello SLA e del JEM. Se l'UA vuole dimostrare alla comunità internazionale di essere disposta ad agire in modo unilaterale, non è sicuramente questo il settore da dove cominciare. Per quanto riguarda invece la CPI, se già il caso della guerra in Iraq ha spinto parte della dottrina ad evidenziare come la Corte non operi sempre al di sopra delle parti, accusata di essere uno strumento neocoloniale o imperialista, il rifiuto di collaborazione dell'UA e di trenta Paesi che hanno ratificato lo Statuto adombrano l'effettività della giurisdizione del tribunale, surclassata dalla necessità di non destabilizzare il delicato processo di pace in Sudan. Di fronte a tali unilaterali prese di posizione, nel caso del Darfur in aperto contrasto con le norme fondamentali dello Statuto di Roma, la credibilità della Corte appare seriamente minata, vincolata nel suo operare dalle spinte politiche dei Paesi coinvolti. E' quindi necessaria una rivisitazione dei concreti poteri della Corte, in particolar modo in quei casi in cui opera su conferimento del Consiglio di Sicurezza, al fine di garantire la certezza della sua giurisdizione e l'effettività della tutela internazionale dei diritti umani, ancor oggi ostacolata.

Massimo Corsini

Per ulteriori approfondimenti vedi: Center for African Law and Legislation Studies (CALLS)
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